Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:
Art. 13-ter.
(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento»;
b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento».