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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.01. in Assemblea riferita al C. 3395

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/12/2021  [ apri ]
12.01.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Norme interpretative in materia di incentivi previsti dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, per la promozione di forme di lavoro stabile)

  1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici in materia d'incentivi all'occupazione di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, commi da 178 a 181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mantengono in ogni caso la loro l'efficacia.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, a decorrere dall'anno 2022, le proiezioni relative all'accantonamento relativo al Ministero medesimo.