Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 12-sexies.
(Modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)
1. All'articolo 58, comma 2, lettera f), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «in una qualunque sede della provincia richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «nella sede di preferenza analitica espressa per la provincia richiesta».