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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.1. in Assemblea riferita al C. 3395

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/12/2021  [ apri ]
11.1.

  Sostituire i commi 13 e 14 con i seguenti:

  13. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà, le cui risorse sono destinate all'erogazione, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un assegno di solidarietà in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultano:

   a) privi di reddito familiare;

   b) titolari di valori mobiliari familiari pari a un massimo di euro 10.000;

   c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;

   d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

  14. L'assegno di solidarietà di cui al comma 13 è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 13, nella misura di euro 300, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.