Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Detrazione del consumo culturale individuale in luogo delle spese in prestazioni sanitarie)
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.