Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I genitori lavoratori autonomi, compresi i lavoratori iscritti alle Casse di previdenza private, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni sedici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari all'80 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.
Conseguentemente:
al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 29,3 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2021;
sostituire il comma 10 con il seguente:
«10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 57,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 20,7 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto.».