Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021» e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita» sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate»;
a-ter) al comma 2-bis, le parole: «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare.»;
Conseguentemente,
al comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle lettere a-bis) e a-ter),;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a-bis) e a-ter), valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».