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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.05. in Assemblea riferita al C. 3395

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/12/2021  [ apri ]
7.05.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

  1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a «euro IV», di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia «euro VI», è riconosciuto un credito d'imposta pari:

   a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

   b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

   c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.