Al comma 1, dopo le parole: di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
Conseguentemente:
al comma 8 sostituire le parole: alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore con le seguenti: a partire dal periodo d'imposta 2021;
sostituire il comma 10 con il seguente:
10. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi beni di proprietà intellettuale, dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente norma possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del precedente periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.