Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità dell'IMU relativa a immobili strumentali)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;
b) il comma 773 è sostituito dal seguente: «773. Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento.».
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.