Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
I soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono tenuti al riversamento delle relative somme utilizzate in compensazione e tale condotta si considera regolare.
Nei confronti dei soggetti di cui al comma 7, i quali si avvalgano della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al medesimo comma, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, non potranno essere oggetto di accertamento da parte gli Uffici per le operazioni oggetto della comunicazione.