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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.5. in Assemblea riferita al C. 3395

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/12/2021  [ apri ]
5.5.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15.1. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'interno e la Federazione Italiana Tabaccai.
  15.2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  15.3. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
  15.4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15.1, 15.2 e 15.3.
  15.5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15.1, 15.2 e 15.3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.