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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.4. in Assemblea riferita al C. 3395

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 13/12/2021  [ apri ]
5.4.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA».