Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
3. All'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.