Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5.1.
(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)
1. L'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale gli immobili a destinazione speciale e in particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.