Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13.1.
(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)
1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia e al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.117.670.784,96 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.