Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 12-sexies.
(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)
1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «deceduti» sono soppresse le parole: «per causa di lavoro» e dopo le parole: «di servizio» sono soppresse le parole: «e di lavoro»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.».