Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 12-sexies.
(Mobilità del personale scolastico)
1. Al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso» sono soppresse.
2. Il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è soppresso.