Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1.
(Misure urgenti per il rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)
1. All'articolo 73-quinquies della legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, alinea, il numero: «350» è sostituito con il seguente: «800» e, dopo le parole: «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «e di 800 milioni a decorrere dal 2022»;
il comma 4 è sostituito con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».