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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.101. in Assemblea riferita al C. 3374

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2021  [ apri ]
9.101.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) dopo l'articolo 144-bis è inserito il seguente:

Art. 144-ter.

  1. Su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del processo.
  2. Ove il direttore o il responsabile, a seguito di richiesta dell'interessato, ometta di pubblicare la sentenza di assoluzione o di proscioglimento o non lo faccia secondo le modalità definite dal comma 1, lo stesso può segnalare l'inadempienza al Garante il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi dell'articolo 144 del presente codice.