Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Monitoraggio e valutazione delle disposizioni)
1. Il Ministro della Salute, al termine della cessazione dello stato di emergenza e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio 2022, anche alla luce dell'andamento dei dati epidemiologici e della campagna di vaccinazione, valuta i risultati ottenuti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, dandone comunicazione al Parlamento.