Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle aziende di trasporto, le Regioni provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.