Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter. – (Disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi regolari di linea) – 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti ai servizi di trasporto di cui all'articolo 9-quater, comma 1, lettera d) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito con capienza pari a quella massima di riempimento.