Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
(Ulteriori misure per gli ospiti delle strutture residenziali).
1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine le parole: «e che, in ogni caso, siano sottoposte a tampone rapido antigenico o molecolare prima dell'uscita e al rientro nella struttura».