Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter.
(Rilascio Green Pass).
1. Il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è esteso anche ai soggetti che hanno contratto il virus in maniera asintomatica e che presentano un test sierologico attestante la presenza di un numero di anticorpi tale da rientrare nei range di riferimento post guarigione da Sars-Cov-2.