Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-quater.
(Ulteriori misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale mediante il recupero di contributi a fondo perduto non finalizzati)
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, la riduzione del peso fiscale delle accise e dell'IVA all'aliquota più bassa oggi consentita dalla normativa europea, senza introdurre nuove imposte o tasse per cittadini e imprese a copertura del minor gettito derivante, è parzialmente compensata mediante il ricorso alle risorse derivanti dai contributi statali diretti e indiretti a fondo perduto a favore delle imprese non erogati e non utilizzati.
2. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni nella destinazione delle risorse stanziate.