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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.13. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
8.13.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, è destinata alla riduzione della spesa per consumi delle famiglie, mediante applicazione dell'IVA agevolata, a norma dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE sull'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote Iva ridotte, ed, in particolare alla riduzione della spesa per l'acquisto di prodotti alimentari destinati al consumo animale, condizionati per la vendita al minuto.

  Conseguentemente, alla Tabella A – Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies), è aggiunto il seguente:

    1-sexies) Prodotti alimentari destinati al consumo animale, condizionati per la vendita al minuto.