stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.10. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
8.10.

  Al comma 1, dopo le parole: M1C3 intervento 4.2.3 inserire le seguenti: , Transizione 4.0 – M1C2, intervento 1 e Investimenti ad alto contenuto tecnologico – M1C2, intervento 2;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole: 772 milioni con le seguenti: 1.072 milioni.

   dopo il comma 6, inserire i seguenti:

   6-bis. Al fine di sostenere investimenti coerenti con le finalità del PNRR e con i princìpi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell'ambito del «Fondo ripresa resilienza Italia» di cui al comma 1 è costituita una sezione denominata «Fondo per la transizione tecnologica delle micro piccole e medie imprese» con dotazione di 300 milioni di euro per l'attuazione delle linee progettuali Transizione 4.0 – M1C2, intervento 1 e Investimenti ad alto contenuto tecnologico – M1C2, intervento 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicato alle microimprese e alle piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE.
   6-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis, in gestione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è destinato all'erogazione di garanzie e finanziamenti agevolati in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE.
   6-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati in relazione al Fondo di cui al comma 6-bis:

   a) i criteri e i termini per le procedure di selezione e adesione dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, ai sensi degli articoli 47 e 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   b) le modalità di attuazione degli interventi da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi;

   c) i criteri i principi per il rispetto del principio di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH).

ident. 8.1.8.4.8.5.8.6.8.9.8.17.