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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
8.08.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale in attuazione degli accordi internazionali e degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può istituire, a decorrere dal 1o gennaio 2022, uno o più Fondi finalizzati all'attivazione di Strumenti finanziari rotativi, definiti in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021.
  2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede all'assegnazione della dotazione iniziale di risorse finanziarie necessarie per alimentare i Fondi di cui al comma 1 avvalendosi dei Fondi strutturali e di Investimento europei di cui all'articolo 1 comma 1.a del Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 e di eventuali rifinanziamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, delle risorse del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi del supporto di istituzioni finanziarie nazionali e comunitarie per lo svolgimento delle attività di selezione degli istituti di credito deputati alla gestione dei Fondi.
  3. Le risorse dei Fondi di cui al comma 1 sono cumulabili ad altre forme di contribuzione statali, regionali, provinciali o di altra natura, purché non sia superato l'ammontare massimo delle spese ammissibili, nel rispetto delle regole sottostanti anche delle altre forme di contribuzione.
  4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici ed è riservata all'acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.