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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
8.04.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivo fiscale alla ricerca in materia di investimenti)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, emittenti strumenti finanziari ammessi a quotazione in mercati regolamentati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, è riconosciuto un credito d'imposta del 50 per cento del corrispettivo pagato a terzi per la produzione della ricerca in materia di investimenti di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 riguardante le predette imprese emittenti o gli strumenti finanziari da esse emessi. Tale credito di imposta è concesso fino all'importo massimo annuale di 50.000 euro.
  2. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta di cui al comma precedente, ai soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento dei costi sostenuti, come identificati a norma del successivo comma 6, per la produzione di ricerca in materia di investimenti di cui all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 avente ad oggetto le imprese emittenti di cui al medesimo comma 1 o gli strumenti finanziari da esse emessi. Il credito d'imposta di cui ciascun soggetto abilitato può beneficiare nel periodo di imposta non può eccedere l'importo massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa emittente in relazione alla quale il soggetto abilitato abbia prodotto ricerca in materia di investimenti. Il credito di imposta non è riconosciuto nel caso in cui la ricerca in materia di investimenti sia stata commissionata al soggetto abilitato dall'impresa emittente.
  3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi dei soggetti che ne hanno beneficiato, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Le imprese che accedono all'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non possono beneficiare del credito di imposta di cui al comma 1 in relazione alla ricerca in materia di investimenti per la quale abbiano già beneficiato degli incentivi previsti da tale legge.
  5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
  6. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, compresa l'identificazione dei costi in relazione ai quali i soggetti abilitati potranno beneficiare del credito di imposta di cui al comma 2, saranno determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge di conversione.
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.