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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.041. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/12/2021  [ apri ]
6.041. (nuova formulazione)
approvato

  Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e con funzioni di assistenza per la» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di»;

   b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

   a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;

   b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro».