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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 49.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
49.05.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Rafforzamento del principio del contraddittorio)

  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Il prefetto all'esito delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, adotta l'informazione interdittiva antimafia ovvero procede all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis qualora ritenga che ve ne siano i presupposti, dandone tempestiva comunicazione anche al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa riscontrati. Con tale comunicazione è assegnato all'interessato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.»;

   b) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. Il prefetto, nell'esaminare gli elementi sintomatici dell'infiltrazione mafiosa, valuta ove possibile nel rispetto delle esigenze di celerità ed efficacia, almeno alcuno dei seguenti elementi in capo al soggetto interessato:

   a) provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale;

   b) sentenze di proscioglimento o di assoluzione;

   c) precedenti proposte o provvedimenti di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

   d) i rapporti di parentela;

   e) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia;

   f) le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa;

   g) le vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa;

   h) la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenerne i relativi “benefici”;

   i) l'inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità.

   Al termine della procedura in contraddittorio di cui al comma 2-bis, il prefetto, ove non proceda alla revoca dell'informazione antimafia interdittiva o dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, ne dà comunicazione all'interessato entro cinque giorni.».