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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 48.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
48.2.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-ter, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   c) all'articolo 94, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. Non si procede altresì alle revoche ed ai recessi qualora l'informazione antimafia interdittiva evidenzi che per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.».