Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) il contraddittorio può essere escluso con decreto motivato del prefetto, quando sussistano esigenze di urgenza, di segretezza, anche in relazione ad altri procedimenti amministrativi o giudiziari in corso o comunque di cautela rilevanti a tutelare il raggiungimento del buon fine del procedimento.