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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 46.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
46.06.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

  1. Al fine di favorire e incentivare la realizzazione di impianti sportivi, il Ministro dell'economia e della finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stipula un'apposita convenzione con l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato pari al tasso di interesse nominale e reale praticato ridotto del trenta per cento a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  2. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 3, possono essere rilasciati per le seguenti finalità:

   a) costruzione di nuovi impianti sportivi;

   b) ristrutturazione impianti sportivi esistenti;

   c) ampliamento impianti sportivi esistenti.

  3. Per le finalità di cui al presente articolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo.