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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
45.05.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Detrazione per interventi di manutenzione e recupero dei terreni agricoli e per l'acquisto di attrezzature funzionali agli interventi stessi)

  1. Per l'anno 2022, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per le spese documentate rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono terreni agricoli in base a un titolo idoneo per interventi di manutenzione, recupero e ripristino idrogeologico dei terreni stessi, ivi comprese le attrezzature strettamente funzionali alle suddette attività, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ettaro o frazione dello stesso e a 1.000 euro per ciascuno degli ettari o frazione degli stessi, successivi al primo, e, comunque, entro l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun contribuente.
  2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora, per effetto dell'applicazione del comma 1, l'importo complessivo delle detrazioni spettanti risulti superiore al suddetto limite, l'agevolazione spettante a ciascun avente diritto è proporzionalmente ridotta, sino a concorrenza del limite di cui al precedente periodo.