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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
45.04.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di promozione del turismo)

  1. Il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, procede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni dell'ente.
  2. Al fine di favorire la promozione turistica, salvaguardare l'esperienza dell'Associazione di cui al comma 1 e incentivare il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, entro sessanta giorni dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1, è costituito l'ente pubblico non economico denominato «Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG», posto sotto la vigilanza del Ministero del turismo, il quale, entro i successivi trenta giorni, approva il relativo statuto.
  3. L'AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione dei beni che residuano dalla ricognizione di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.