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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
43.09.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Rafforzamento dei poteri del commissario straordinario per la SS1 Aurelia-bis)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali inerenti la strada statale SS1 «Aurelia-bis», il commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato, che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non si previsto in meccanismo di superamento del dissenso, il commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario straordinario, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, può avvalersi di una struttura di supporto per l'esercizio delle sue funzioni, composta da un contingente massimo di personale pari a 5 unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari d'incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, d'importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del commissario. La struttura di cui al presente comma è nominata, su proposta del commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  3. Agli eventuali oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al comma 2 si provvede nel limite di 28.908 euro per l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.