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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.05. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
43.05.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari)

  1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 16 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: “e al compenso per i commissari straordinari” sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il compenso dei commissari straordinari di cui al comma 1 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Il trattamento economico, così come determinato, ha effetto dalla notifica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun commissario e fino alla conclusione dell'incarico. La spesa per il compenso dei commissari straordinari graverà sui quadri economici degli interventi commissariati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;

   b) all'articolo 10, il comma 8 è abrogato;

   c) a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l'esercizio dei compiti assegnati, i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si avvalgono di una struttura di supporto posta alle loro dirette dipendenze, costituita con proprio provvedimento e composta secondo i criteri stabiliti dal comma 3 del presente articolo;

   d) nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o superiore a 500 milioni di euro, la struttura di cui al comma 2 è composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o superiore a 250 milioni di euro, la struttura di cui al comma 1 è composta da un contingente massimo di personale pari a quindici unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di tre unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Nel caso di interventi commissariati che riportino un costo totale stimato pari o inferiore a 100 milioni di euro, la struttura di cui al comma 1 è composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di due unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Dal contingente di personale dipendente da ciascun commissario, è in ogni caso escluso il personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche;

   e) il personale delle strutture di cui al presente articolo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima;

   f) al personale non dirigenziale delle strutture di cui al presente articolo è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al trenta per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del commissario straordinario, di importo non superiore al trenta per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata a ciascun commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di tre esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento di ciascun commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico di ciascun commissario straordinario;

   g) agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della Missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».