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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.010. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
43.010.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni per accelerare la realizzazione degli impianti di trattamento rifiuti)

  1. Al fine di migliorare la gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento rifiuti, colmando il divario tra Nord e Centro-Sud, conformemente alle previsioni indicate nella misura M2C1 del PNRR, il Ministero della transizione ecologica, sulla base dei dati comunicati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle regioni in collaborazione con l'Ispra e le Agenzie regionali per l'ambiente, provvede a effettuare una ricognizione della capacità impiantistica pubblica e privata per il pre-trattamento, recupero della frazione organica, degli imballaggi e per il recupero energetico dei rifiuti urbani assimilati e speciali non pericolosi, esistente o in corso di realizzazione in ciascuna regione, nonché il reale fabbisogno impiantistico ai fini della corretta gestione dei medesimi rifiuti volto e finalizzato a garantire il rispetto degli obiettivi UE di smaltimento, di raccolta differenziata e di riciclaggio dei rifiuti.
  2. Sulla base dei risultati delle verifiche sull'offerta impiantistica regionale di cui al comma 1, qualora si evidenzino reali criticità e una sensibile carenza delle infrastrutture impiantistiche, e al fine di accelerare l'effettiva realizzazione degli impianti necessari, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i presidenti delle regioni interessate, sono nominati, laddove necessario, uno o più commissari straordinari al fine di garantire la necessaria programmazione, gestione e realizzazione, in tempi certi, degli interventi di adeguamento impiantistico, nel rispetto del principio di prossimità.
  3. Il Commissario straordinario può operare in deroga alle disposizioni vigenti relative ai termini di conclusione dei procedimenti e delle autorizzazioni.
  4. Ai fini della definizione dell'iter procedurale tecnico-amministrativo volto alla realizzazione dei medesimi impianti, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1 e delle effettive esigenze delle regioni, il commissario promuove, se necessario, la conclusione di appositi accordi di programma, da stipularsi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'individuazione di idonei soggetti pubblici, privati o misti, dotati dei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, necessari per l'affidamento dell'opera, nel rispetto della normativa in materia di antimafia e la relativa disciplina sulle interdittive.
  5. A tutti gli impianti di gestione dei rifiuti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni e i termini ridotti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità delle aree, di cui al comma 8, articolo 35, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  6. Per le finalità di cui al presente articolo, quale contributo dello Stato al miglioramento e al riequilibrio territoriale dell'offerta impiantistica di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica, un Fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022 e 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Con decreto del Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri di assegnazione, le modalità di ripartizione e le priorità di accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 10, nonché la quota di partecipazione a carico degli enti territoriali.
  7. Le risorse del Fondo di cui al comma 6, sono volte a cofinanziare gli investimenti diretti degli enti territoriali per realizzare o implementare le infrastrutture ambientali di cui al presente articolo, nonché a sostenere gli enti territoriali nell'individuazione e applicazione di idonei contributi e strumenti, anche fiscali, volti a favorire e agevolare il coinvolgimento di capitale privato nella realizzazione e gestione delle medesime infrastrutture.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo e nei limiti di 200 milioni di euro per il 2022 e 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.