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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
42.8.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti nelle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il Presidente del Comitato di indirizzo di cui al medesimo articolo 4, comma 5, segnala al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni, le opere pubbliche incompiute, funzionali allo sviluppo dei territori interessati, tra quelle ricomprese nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui grado di avanzamento è pari almeno al 60 per cento dell'intera opera e il cui completamento ha subito dei ritardi per ragioni ascrivibili all'iter autorizzativo o a eventuali situazioni di sequestro.
  1-ter. In base ai dati forniti, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di Investitalia, predispongono un elenco, per ciascuna ZES istituita, delle opere considerate strategiche il cui completamento riveste particolare rilievo per lo sviluppo del territorio.
  1-quater. Gli elenchi di cui al comma 1-ter sono approvati con delibera CIPE che, eventualmente, dispone l'assegnazione dei fondi per tutte le nuove infrastrutture ricadenti nelle ZES e per quelle necessarie alla loro interconnessione.
  1-quinquies. Per le nuove infrastrutture, di cui al comma 1-quater, sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  1-sexies. Gli interventi volti a garantire il completamento delle opere infrastrutturali contenute negli elenchi di cui al comma 1-ter, nonché tutti gli interventi funzionali alla rapida realizzazione delle suddette opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.
  1-septies. Al fine di accelerare il completamento dell'opera, il Presidente del Comitato di indirizzo può convocare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento, che siano tenute ad adottare atti d'intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini di durata della conferenza di servizi sono ridotti alla metà e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.
  1-octies. In caso di sequestro preventivo o probatorio dell'opera da realizzare o di una parte necessaria e funzionale al completamento della stessa, il Presidente del Comitato di indirizzo, con relazione tecnica motivata sulla qualificazione strategica dell'opera, sull'interesse pubblico generale e sulla permanenza di costi per la collettività a seguito del sequestro disposto, richiede al giudice per le indagini preliminari (GIP) il dissequestro al solo fine di completare l'opera. Il Giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero, adotta entro dieci giorni il provvedimento di dissequestro ai fini del presente comma. In caso di diniego, il giudice per le indagini preliminari motiva le ragioni del mancato dissequestro.
  1-novies. Per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi, il Presidente del Comitato di indirizzo può avvalersi dell'Autorità di sistema portuale di riferimento, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  1-decies. Il Commissario delle ZES istituite può richiedere all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in relazione alle opere da completare e alla tipologia degli interventi da attivare, le forme di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi adottato dall'ANAC in data 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014.
  1-undecies. All'articolo 2 della legge 9 agosto 2017, n. 128, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di contribuire allo sviluppo del turismo e della mobilità dolce e sostenibile e con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo dei territori delle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono individuate e approvate con delibera CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee ferroviarie dismesse del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto ricadenti nei predetti ambiti, le quali possono essere convenientemente riconvertite in infrastrutture “verdi” finalizzate al turismo e alla mobilità “dolce” non motorizzata (greenways).

  1-ter. All'onere derivante dal comma precedente sono destinati 2 milioni di euro per primi interventi da avviarsi nell'anno 2022, 13 milioni di euro per l'anno 2023 e 13 milioni per l'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».