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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
40.02.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Semplificazione nelle procedure di realizzazione delle opere infrastrutturali ricomprese nel PNRR)

  1. Al fine di semplificare le procedure e di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti infrastrutturali ricompresi nel PNRR e nel PNC, in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la progettazione si articola secondo due livelli successivi di approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo di tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo quanto previsto al comma 16, e il progetto esecutivo redatto secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tutte le procedure autorizzatorie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono rilasciate sul progetto di fattibilità tecnica ed economica.
  2. In tutte le procedure affidate ai sensi del comma 1, l'incarico di direttore dei lavori di cui all'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non può essere ricoperto dall'autore del progetto esecutivo.