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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.016. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
4.016.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Credito d'imposta per la digitalizzazione delle attività economiche nelle aree ad alta densità turistica)

  1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 4 è riconosciuto, con le modalità ivi previste ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico individuati ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  2. La misura di cui al presente articolo si applica nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.
  3. Con decreto del Ministero del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.