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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.04. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
38.04.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

  1. Al fine di assicurare la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, ai livelli essenziali di assistenza di emergenza e urgenza preospedaliera e ospedaliera, anche ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, in raccordo con l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nel rispetto dell'articolo 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, sono definite, anche in attuazione agli interventi e programmi in essere nelle previsioni del Ministero della salute, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettere e), numero 2), e i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, misure sperimentali, per il quinquennio 2022-2026, per garantire a tutti i cittadini l'equo e sostenibile accesso alle cure, secondo princìpi di congruenza clinico-organizzativa e assistenziale e di personalizzazione e umanizzazione delle cure stesse.
  2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, negli atti di programmazione sanitaria, prevedono gli assetti organizzativi e gestionali dell'emergenza e urgenza preospedaliera, su base regionale, interprovinciale o di provincia autonoma, nel rispetto dei seguenti princìpi:

   a) appropriatezza, uniformità e qualità delle prestazioni erogate sull'intero territorio regionale;

   b) integrazione con il sistema ospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria per garantire la condivisione delle competenze specialistiche e dei protocolli di cura;

   c) gestione unitaria delle risorse in caso di emergenze nel territorio regionale e nazionale, in sinergia con altri sistemi regionali e con le istituzioni nazionali preposte;

   d) creazione o consolidamento di servizi di elisoccorso regionali e interregionali che, integrando con il soccorso su gomma, garantiscano l'omogeneità del servizio su base nazionale.

  3. Il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza sanitaria è organizzato per ambiti territoriali, sulla base degli standard minimi normativi nazionali di riferimento, degli indirizzi e della programmazione regionale e svolge le proprie funzioni attraverso:

   a) una direzione organizzativa;

   b) le sale operative;

   c) la rete dei mezzi di soccorso e delle relative équipe dislocati in postazioni distribuite sul territorio.

  4. La direzione organizzativa opera di norma a livello regionale con funzione di centro di responsabilità e direzione set-118.
  5. Le sale operative operano a livello provinciale, interprovinciale o regionale, attraverso personale medico, infermieristico, socio-sanitario e tecnico preposto alle ricezione e alla classificazione delle richieste di soccorso, all'attivazione di mezzi ed équipe in base alla priorità e alla criticità stabilita in fase di ricezione della richiesta, all'erogazione di istruzioni prearrivo anche finalizzate al sostegno delle funzioni vitali, al coordinamento degli interventi di soccorso e alla scelta della struttura di destinazione del paziente sulla base di protocolli forniti d'intesa con gli ospedali e con i dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA) avallati dalle direzioni e dalle regioni. In relazione ai livelli organizzativi definiti, al personale medico che opera presso le sale operative sono attribuiti compiti di coordinamento e supervisione degli interventi di soccorso di analisi e di interpretazione clinica delle immagini trasmesse dalla rete territoriale di emergenza e urgenza, al fine di gestire con maggiore accuratezza gli eventi di soccorso anche previa consultazione in tempo reale con specialisti.
  6. Le sale operative:

   a) ricevono dalle centrali uniche di risposta (CUR) del numero unico europeo 112 di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le richieste di soccorso sanitario provenienti dal territorio di competenza con la localizzazione del chiamante e le informazioni relative al luogo e alla tipologia di soccorso;

   b) interpreta le richieste di soccorso e adottano adeguate modalità di procedure clinico-assistenziali e organizzative, al fine di offrire al cittadino un soccorso tempestivo ed efficace, attraverso la corretta ed efficiente gestione delle chiamate di soccorso, l'attivazione dei mezzi più appropriati e il trasferimento dei pazienti alla struttura ospedaliera più idonea, nel minor tempo e con la migliore assistenza possibile;

   c) coordinano i trasferimenti secondari tra strutture ospedaliere dei pazienti acuti afferenti alle reti di patologia tempo dipendenti;

   d) assicurano la risposta adeguata alle situazioni di emergenza e urgenza sanitaria, ordinaria e in maxi-emergenza;

   e) dispongono della tecnologia informatica e di comunicazione necessaria per l'espletamento delle funzioni a esse attribuite, della geolocalizzazione e della traduzione multilingue fornita dalle CUR del numero di emergenza unico europeo 112 e garantiscono la continuità del servizio, in casi di possibili black-out tecnici o calamità, mediante la predisposizione di sistemi di vicariamento con altre sale operative regionali o extraregionali;

   f) mantengono il contatto con i servizi di emergenza intraospedalieri per comunicare tempestivamente l'arrivo di pazienti con patologie che richiedono l'attivazione di uno o più team specialistici secondo quanto previsto per il coordinamento delle reti di patologia definite a livello regionale, e sono integrate nei DEA di riferimento.

  7. Le sale operative sono raccordate da sistemi di vicariamento che garantiscono la gestione dei sovraccarichi e degli episodi di black-out.
  8. La rete dei mezzi e delle équipe di soccorso è stabilita dalla programmazione regionale sulla base dell'orografia, della densità abitativa, della rete viaria e di altre variabili ritenute rilevanti, nonché delle caratteristiche della rete ospedaliera di riferimento, con particolare attenzione all'offerta delle unità operative specialistiche per la cura delle patologie tempo dipendenti.
  9. La rete dei mezzi e delle équipe di soccorso è costituita da personale, mezzi di soccorso e di trasporto, presìdi e attrezzature sanitarie dislocati strategicamente sul territorio, e opera in modo integrato con il servizio regionale di elisoccorso che, in base ai dati di attività e alle aree di riferimento, agisce anche su ambiti interregionali. Il numero e la tipologia dei mezzi di soccorso sono definiti tenendo conto del livello di risposta adeguato da erogare con particolare riferimento agli specifici indicatori per l'emergenza urgenza di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, recante il Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria.
  10. Il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza è dotato di tecnologie radio, telefoniche e informatiche in grado di assicurare l'interoperatività e il collegamento fra le sue varie componenti e con i sistemi informativi ospedalieri per la gestione comune delle informazioni, dei dati sanitari, dei flussi di attività e dei flussi informativi ministeriali. È dotato altresì di tecnologie e apparati di trasmissione sui mezzi di soccorso necessari alla corretta gestione dei pazienti per garantire la trasmissione e la ricezione di dati, nonché le informazioni e le immagini utili ai sanitari delle sale operative e delle strutture di emergenza e urgenza ospedaliere.
  11. Il sistema preospedaliero di emergenza e urgenza garantisce, a tutto il personale impegnato nell'emergenza, un adeguato sostegno psicologico al fine di ridurre lo stress derivante dalla specifica attività professionale e prevenire la sindrome da burn out.