Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute ambiente e clima (SNPS))
1. Al fine di dare piena attuazione alle azioni di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è istituito il Sistema nazionale prevenzione salute ambiente e clima (SNPS), di cui fanno parte il Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nelle articolazioni preposte ai compiti di prevenzione.
2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le funzioni del sistema SNPS nonché le modalità di integrazione con il Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA).
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 415.379.000, si provvede a valere sulle risorse previste dal Piano nazionale degli investimenti complementari, volte a garantire il «rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale», in conformità con le previsioni della scheda progetto dell'investimento «Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima», di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze.