Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative agli uffici del giudice di pace di Napoli e di Barra)
1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel circondario del tribunale di Napoli del distretto della corte di appello di Napoli sono inseriti i comuni di Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casavatore e Casoria;
b) nel circondario del tribunale di Napoli Nord in Aversa del distretto della corte di appello di Napoli sono soppressi i comuni di Afragola, Arzano, Caivano, Cardito, Casavatore e Casoria.
2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel circondario di Napoli del distretto della corte di appello di Napoli:
1) alla voce: «Giudice di pace di Barra» è premessa la seguente: «Giudice di pace di Afragola – Afragola, Caivano, Cardito»;
2) dopo la voce: «Giudice di pace di Barra» è aggiunta la seguente: «Giudice di pace di Casoria – Arzano, Casavatore, Casoria»;
b) nel circondario di Napoli Nord del distretto della corte di appello di Napoli, le voci: «Giudice di pace di Afragola» e «Giudice di pace di Casoria» sono soppresse.
3. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, nel circondario di Napoli del distretto della corte di appello di Napoli, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella circoscrizione del giudice di pace di Barra è aggiunto il comune di Portici;
b) nella circoscrizione del giudice di pace di Napoli è soppresso il comune di Portici.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.