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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 34.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
34.03.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Reclutamento di personale e rafforzamento organizzativo per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione degli obiettivi del PNRR)

  1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del PNRR nonché per fornire supporto alla unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è assegnato con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell'area III posizione economica F1 nel profilo professionale giuridico. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 409.621,50 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 per il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720,00, euro, di 102.540,60 euro e di 36.016,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.