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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
32.01.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Norme in materia di assunzioni in deroga del personale degli enti locali della Regione Siciliana)

  1. Sono consentite assunzioni a tempo indeterminato di personale di categoria D con profili tecnici, economico finanziari, di vigilanza, assistenti sociali ed informatici negli enti locali della Regione Siciliana in cui il rapporto tra quelli in servizio a tempo indeterminato e il totale del personale dipendente a tempo indeterminato non supera il 20 per cento e in misura non superiore a tale rapporto.
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate anche a tempo parziale e i dipendenti così assunti possono essere utilizzati in modo congiunto anche da più enti locali.
  3. La deroga di cui ai commi 1 e 2 opera solamente nel caso di assunzioni effettuate attraverso FORMEZ PA o in modo associato tra enti locali, ivi compreso il ricorso alle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  4. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere destinato ad altra Amministrazione o ad altra mansione, né posto in posizione di distacco o comando, per almeno sette anni successivi alla data di assunzione.
  5. L'ente locale che provvede alle assunzioni disciplinate dal presente articolo è tenuto a redigere, entro l'anno in cui provvede alle citate assunzioni, un piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle performance, dal quale dovranno emergere i concreti miglioramenti dei risultati conseguiti, attraverso appositi indicatori sottoposti a monitoraggio da parte del Ministero dell'interno, con frequenza annuale. Particolare attenzione va rivolta agli indicatori attestanti l'incremento della capacità di riscossione delle entrate proprie e la capacità di garantire stabilmente l'equilibrio di bilancio di parte corrente dell'ente locale.
  6. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce lo schema del piano di risanamento finanziario e di miglioramento delle performance, gli indicatori finanziari e delle performance soggetti a monitoraggio, e le procedure di monitoraggio di cui al precedente comma.
  7. Gli oneri per le assunzioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.