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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.8. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
31.8.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le amministrazioni titolari di interventi previsti nell'ambito delle progettualità strategiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'intesa sottoscritta in data 11 giugno 2014 e successive modifiche e prevista dall'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da ultimo modificata con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono porre a carico dei finanziamenti delle medesime progettualità, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate, le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dal Comitato paritetico per la gestione dell'intesa. La deroga ai predetti limiti assunzionali si applica anche alle amministrazioni incaricate delle funzioni istruttorie, di monitoraggio e controllo relative alle progettualità a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, per il reclutamento del personale ad esse assegnato, nei limiti degli importi previsti dall'intesa».

ident. 31.49.