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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3354

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/11/2021  [ apri ]
31.7.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) All'articolo 3-ter, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli enti locali destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 possono procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione nel limite del 5 per cento degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico dei progetti stessi. L'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

ident. 31.48.